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Autocertificazioni
... come sono cambiate le norme ...
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Con
l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è in
atto nel nostro Paese, un importante
processo di "sburocratizzazione" e semplificazione
amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare
in maniera più efficace e trasparente.
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Cos'è
l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare,
in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri
stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte
(firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più
autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero
e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso
di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del
loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche
per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria,
atti da trasmettere all'estero.
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Quali
sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si
possono "autocertificare":
A)
Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono
alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili
(non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta)
possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione
di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse
può riguardare anche stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non
può contenere manifestazioni di volontà (impegni,
rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte
della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già
in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale
quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento
(nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso
di presentazione diretta)
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Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche
intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P.,
camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi
gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste,
ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra
privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di
funzioni giurisdizionali.
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Come
funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli
degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi
di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna
autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive
di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia
contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del
dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può
avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico
ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale,
munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
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Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che
non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti
per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del
Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto
di atti d'ufficio. Il
cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il
responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome
e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di
protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Così
come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore,
il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento
che lo riguarda e come risalire agli atti relativi. Ottenuti
i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni
del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura
del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica
- ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta
giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato
non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un
anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste
querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa
non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni),
è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti
pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari
incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza,
nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione
e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per
legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste
di collocamento, ecc.
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Dichiarazioni
non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare
la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa,
vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino,
rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte,
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Altre
disposizioni di semplificazione amministrativa
1)
LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal
parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa
di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il
bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello
della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni
dal parto.
2)
VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data
di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non
siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione
non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che
le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione
(ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3)
ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti
di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4)
ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini
la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti,
direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti
o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già in loro possesso
o che esse stesse siano tenute a certificare.
5)
ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte
dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
6)
NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più
necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà.
7)
COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza
del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è conforme
all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della
copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da
cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n.
233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
9)
DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accettazione della domanda, è vietato alle
amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici
servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità
già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati.
10)
PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti
agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale,
da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato,
o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica
di un documento, l'autenticazione della copia può essere
fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente
a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11)
PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle
domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre
più previsto il limite di età, tranne che per alcuni
casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione
alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio,
è preferito il candidato più giovane di età.
12)
AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio
che rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta
espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13)
NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi
prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva
il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della
carta di identità.
14)
FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono
essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.
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